P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  419, primo comma, del c.p.p., in relazione
 all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui, al fine  di  farle
 notificare  l'avviso  di  fissazione  dell'udienza  preliminare,  non
 consente  al  giudice  di procedere all'identificazione della persona
 offesa della quale non risulti agli atti l'identita' e  il  domicilio
 ma   che   sia  sicuramente  identificabile,  ovvero  di  richiederne
 l'identificazione al pubblico ministero;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale sospendendo il presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al pubblico ministero e alle  altre  parti  del  processo,
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Reggio Emilia, addi' 8 maggio 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: FANILE

 91C0878