P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419, primo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui, al fine di farle notificare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non consente al giudice di procedere all'identificazione della persona offesa della quale non risulti agli atti l'identita' e il domicilio ma che sia sicuramente identificabile, ovvero di richiederne l'identificazione al pubblico ministero; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e alle altre parti del processo, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 8 maggio 1991 Il giudice per le indagini preliminari: FANILE 91C0878