P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale del primo comma dell'art. 23 del  d.P.R.  n.  643/1972
 per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
    Ordina che a cura della segreteria della commissione  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle parti in causa nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
                        Il presidente: COPPOLA
                                               Il relatore: MONTEFIORE
 91C0883