P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, in riferimento agli artt. 117, 118 e 42 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla regione Abruzzo in personale del Presidente in carica, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in L'Aquila il 16 aprile 1991. Il commissario regionale: DE ALOYSIO 91C0890