P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  della  legge regionale 3
 marzo 1988, n. 25, in riferimento agli artt.  117,  118  e  42  della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
    Ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa ed alla regione Abruzzo in personale
 del Presidente in carica, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato
 della Repubblica.
    Cosi' deciso in L'Aquila il 16 aprile 1991.
                                  Il commissario regionale: DE ALOYSIO
 91C0890