ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal Pretore di Vercelli nei procedimenti penali riuniti a carico di Albertin Gianni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Vercelli, nei procedimenti penali riuniti a carico di Albertin Gianni, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per il procedimento pretorile, fissa in quindici giorni, dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, il termine entro il quale l'imputato puo' formulare la richiesta di giudizio abbreviato; che, a suo parere, per la esiguita' e l'incongruita' del detto termine e per il conseguente ostacolo che ne deriva al ricorso al rito abbreviato, risulterebbero violati: a) gli artt. 76 e 77 della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della legge delega, la quale prevede per il procedimento pretorile criteri di massima semplificazione; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la complessita' dell'onere posto a carico dell'imputato per salvaguardare un proprio diritto; c) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verifica rispetto all'istituto della applicazione della pena su richiesta che, in base all'art. 563 del codice di procedura penale, puo' essere avanzata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che il termine di cui all'art. 560 del codice di procedura penale e' piu' ampio di quello previsto per il procedimento ordinario, con riguardo al quale e' stabilito che la richiesta di giudizio abbreviato va presentata almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare o nel corso di essa e che gli avvisi dell'udienza possono essere notificati anche solo dieci giorni prima della stessa; che l'ampliamento del termine fino all' apertura del dibattimento frustrerebbe la finalita' di deflazione del dibattimento affidata al giudizio abbreviato, favorendosi, inoltre, la disattenzione dell'imputato; che difetta la paventata disparita' di trattamento, attesa la sostanziale diversita' che sussiste tra il giudizio abbreviato e il c.d. patteggiamento sulla pena; che sarebbe leso il principio di economia processuale, che ha determinato la previsione del procedimento speciale di cui trattasi, se la richiesta del giudizio abbreviato potesse essere avanzata quando il meccanismo dibattimentale si sia gia' messo in moto. Considerato che non sussiste la dedotta violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in quanto il termine oggetto della impugnazione e' attuativo delle esigenze di speditezza e di semplificazione del procedimento pretorile che la direttiva n. 103 della legge delega ha imposto al legislatore delegato; che non e' violato l'art. 24, primo comma, della Costituzione perche', a parte la considerazione che la detta direttiva lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalita' in ordine alle concrete modalita' di funzionamento del processo pretorile (Corte cost. ord. n.208 del 1991), l'onere imposto non e' gravoso ne' complesso, anche perche' il detto termine si correla a quello di quarantacinque giorni precedenti la data fissata per il giudizio, previsto per la notifica del decreto di citazione che, tra l'altro, puo' contenere l'indicazione, da parte del P.M. all'imputato, della possibilita' di usufruire del giudizio abbreviato; che, infine, non sussiste la paventata disparita' di trattamento tra il termine per il giudizio abbreviato e il c.d. patteggiamento sulla pena, attesa la diversita' dei due istituti, gia' rilevata da questa Corte (sent. n. 66 del 1990 e 320 del 1990), nonostante alcune analogie, e considerato che l'imputato ha la possibilita' di chiedere il patteggiamento sulla pena fino al dibattimento, usufruendo della prevista riduzione della pena con evidente compensazione della perdita del beneficio accordato con il giudizio abbreviato, al quale egli non puo' fare piu' ricorso per la inosservanza del termine di decadenza stabilito; che, quindi, la questione sollevata e' da dichiararsi manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.