ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 560 del  codice
 di  procedura  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 15 novembre
 1990 dal Pretore di Vercelli nei procedimenti penali riuniti a carico
 di Albertin Gianni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 aprile 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il  Pretore  di  Vercelli,  nei  procedimenti  penali
 riuniti  a  carico  di  Albertin  Gianni,  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 560, primo comma, del codice di
 procedura penale, nella parte in cui, per il procedimento  pretorile,
 fissa  in  quindici giorni, dalla notifica del decreto di citazione a
 giudizio, il termine entro il  quale  l'imputato  puo'  formulare  la
 richiesta di giudizio abbreviato;
      che,  a  suo parere, per la esiguita' e l'incongruita' del detto
 termine e per il conseguente ostacolo che ne  deriva  al  ricorso  al
 rito abbreviato, risulterebbero violati:
        a)  gli artt. 76 e 77 della Costituzione, per contrasto con la
 direttiva n.  103  della  legge  delega,  la  quale  prevede  per  il
 procedimento pretorile criteri di massima semplificazione;
        b)  l'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  per la
 complessita'   dell'onere   posto   a   carico   dell'imputato    per
 salvaguardare un proprio diritto;
        c)   l'art.   3,  primo  comma,  della  Costituzione,  per  la
 disparita' di trattamento che si verifica rispetto all'istituto della
 applicazione della pena su richiesta che, in base  all'art.  563  del
 codice   di   procedura   penale,  puo'  essere  avanzata  sino  alla
 dichiarazione di apertura del dibattimento;
      che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel  giudizio
 in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, ha
 concluso per la  infondatezza  della  questione,  osservando  che  il
 termine  di  cui  all'art. 560 del codice di procedura penale e' piu'
 ampio di quello previsto per il procedimento ordinario, con  riguardo
 al  quale  e'  stabilito  che  la richiesta di giudizio abbreviato va
 presentata almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare o  nel
 corso di essa e che gli avvisi dell'udienza possono essere notificati
 anche solo dieci giorni prima della stessa;
      che   l'ampliamento   del   termine   fino   all'  apertura  del
 dibattimento frustrerebbe la finalita' di deflazione del dibattimento
 affidata   al   giudizio   abbreviato,   favorendosi,   inoltre,   la
 disattenzione dell'imputato;
      che  difetta  la  paventata disparita' di trattamento, attesa la
 sostanziale diversita' che sussiste tra il giudizio abbreviato  e  il
 c.d. patteggiamento sulla pena;
      che  sarebbe  leso  il principio di economia processuale, che ha
 determinato la previsione del procedimento speciale di cui  trattasi,
 se  la  richiesta  del  giudizio  abbreviato  potesse essere avanzata
 quando il meccanismo dibattimentale si sia gia' messo in moto.
    Considerato che non sussiste la dedotta violazione degli artt.  76
 e   77   della  Costituzione  in  quanto  il  termine  oggetto  della
 impugnazione  e'  attuativo  delle  esigenze  di  speditezza   e   di
 semplificazione  del  procedimento  pretorile che la direttiva n. 103
 della legge delega ha imposto al legislatore delegato;
      che non e' violato l'art. 24, primo  comma,  della  Costituzione
 perche',  a  parte la considerazione che la detta direttiva lascia al
 legislatore delegato un ampio spazio di  discrezionalita'  in  ordine
 alle  concrete  modalita'  di  funzionamento  del  processo pretorile
 (Corte cost. ord. n.208 del 1991), l'onere imposto non e' gravoso ne'
 complesso, anche perche' il detto termine  si  correla  a  quello  di
 quarantacinque  giorni  precedenti  la  data fissata per il giudizio,
 previsto per la notifica del decreto di citazione che,  tra  l'altro,
 puo'  contenere  l'indicazione, da parte del P.M. all'imputato, della
 possibilita' di usufruire del giudizio abbreviato;
      che, infine, non sussiste la paventata disparita' di trattamento
 tra il termine per il giudizio abbreviato e  il  c.d.  patteggiamento
 sulla  pena,  attesa la diversita' dei due istituti, gia' rilevata da
 questa Corte (sent. n. 66 del 1990 e 320 del 1990), nonostante alcune
 analogie, e considerato che l'imputato ha la possibilita' di chiedere
 il patteggiamento sulla pena fino al dibattimento,  usufruendo  della
 prevista  riduzione  della  pena  con  evidente  compensazione  della
 perdita del beneficio accordato con il giudizio abbreviato, al  quale
 egli  non  puo'  fare piu' ricorso per la inosservanza del termine di
 decadenza stabilito;
      che,  quindi,  la  questione   sollevata   e'   da   dichiararsi
 manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.