PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0894