PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento  di  valore  degli
 immobili),  in  riferimento  all'art. 3 della Costituzione, sollevata
 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti  con  l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0894