ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Isernia nel ricorso proposto da Ufficio I.V.A. di Isernia contro Fiore Maria Luisa, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un giudizio, la Commissione tributaria di secondo grado di Isernia, con ordinanza emessa il 28 novembre 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per contrasto con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione; che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione perche' dall'esito della stessa dipende l'accertamento della sussistenza o meno della violazione dell'obbligo di dichiarazione e della indebita detrazione d'imposta per acquisti effettuati, reputa che la norma impugnata "fa dipendere da fattori estranei alla volonta' del contribuente la tempestivita' e conseguentemente la validita' di dichiarazioni o versamenti effettuati ad ufficio IVA diverso da quello competente", cosi' generando sperequazioni tra contribuenti; che non si e' costituita la parte privata, mentre e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire, in primo luogo, la manifesta inammissibilita' della questione, non contenendo l'ordinanza di rimessione ne' alcun cenno sull'oggetto del giudizio principale, ne' l'indicazione di un tertium comparationis per la dedotta sperequazione, e che, nel merito, la difesa dello Stato ricorda che la regola iuris contenuta nella norma denunciata e' stata gia' sottoposta al vaglio di legittimita' di questa Corte in sede di esame del corrispondente art. 12, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette (sentenza n. 82 del 1989 e ordinanze nn. 103 e 206 del 1990); Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, il decreto legge 15 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto (art. 8) la possibilita' di definizione delle violazioni indicate nell'art. 21 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra anche quella oggetto del giudizio principale; che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla Commissione tributaria rimettente perche' valuti la permanenza del requisito della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta;