P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, ventinovesimo  comma,  della
 legge n. 17/1985 per contrasto con gli articoli 3 primo comma, 4, 24,
 primo  e secondo comma, 53, primo e secondo comma, della Costituzione
 della Repubblica;
    Sospende gli atti del giudizio ed ordina l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
      Alessandria, addi' 10 dicembre 1990
                         Il presidente: ORGERO
                                                    Il relatore: NANNI
 91C0919