P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ventinovesimo comma, della legge n. 17/1985 per contrasto con gli articoli 3 primo comma, 4, 24, primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma, della Costituzione della Repubblica; Sospende gli atti del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Alessandria, addi' 10 dicembre 1990 Il presidente: ORGERO Il relatore: NANNI 91C0919