P. Q. M. Letti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale Friuli- Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonche' dell'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, per i motivi enunciati in narrativa; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento 3021/1991 r.g.; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza, letta all'udienza dibattimentale del 12 giugno 1991, sia notificata al Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia e comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Codroipo, addi' 12 giugno 1991 Il pretore: COBUCCI 91C0948