P. Q. M.
   Letti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per  la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  7,  primo  e  secondo  comma della legge regionale Friuli-
 Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonche' dell'art. 2 della legge
 regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, per i  motivi
 enunciati in narrativa;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale,  con   conseguente   sospensione   del   procedimento
 3021/1991 r.g.;
    Dispone  che a cura della cancelleria la presente ordinanza, letta
 all'udienza dibattimentale del 12  giugno  1991,  sia  notificata  al
 Presidente   della  Giunta  Regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  e
 comunicata al Presidente del Consiglio regionale.
      Codroipo, addi' 12 giugno 1991
                          Il pretore: COBUCCI

 91C0948