P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  la  cancelleria  notifichi  la  presente ordinanza di
 trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Canosa di Puglia, addi' 13 maggio 1991
                         Il pretore: MONTEDORO

 91C0950