P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che la cancelleria notifichi la presente ordinanza di trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Canosa di Puglia, addi' 13 maggio 1991 Il pretore: MONTEDORO 91C0950