PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 444, secondo comma, e 445,
 primo comma, del codice di  procedura  penale,  in  riferimento  agli
 artt.  2,  3  e  24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il
 Tribunale di Ancona.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0960