PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0960