PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  443,  terzo comma, del codice di procedura
 penale,  sollevata  in  riferimento  agli  artt.   3   e   27   della
 Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di Perugia con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0962