PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0962