ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52,  alinea  b,
 comma  secondo,  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
 sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso  con  ordinanza
 emessa  il  22  dicembre 1990 dal Pretore di Bergamo nel procedimento
 civile vertente  tra  Geromel  Renata  e  Lazzaroni  Vilia  ed  altra
 iscritta  al  n.  303  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  18,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  luglio  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  22 dicembre 1990 il Pretore di
 Bergamo ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della  Costituzione
 -   questione  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale
 dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre  1973  n.  602  (disposizioni  sulla
 riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce,
 tra l'altro, che per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione
 del  debitore  esecutato  - l'opposizione di terzo all'esecuzione (ex
 art. 619 cod. proc. civ.) non possa essere proposta dal coniuge e dai
 parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente  (nonche'  dei
 coobbligati);
      che   in   particolare   il   giudice   rimettente  ritiene  che
 l'esecuzione fiscale debba conformarsi  alle  regole  dell'esecuzione
 ordinaria  ed  innanzi  tutto a quella dell'opposizione di terzo, non
 essendo possibile inibire a quest'ultimo - ove versi in  rapporto  di
 coniugio,  di  parentela  o  di affinita' con il debitore esecutato -
 l'accesso alle difese giudiziali;
      che  l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   intervenuta   in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso
 perche' la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato  che,  questa Corte, con ordinanze n. 283 del 1984, n.
 123 del 1986, nonche' nn. 191 e 484 del 1989, ha  gia'  dichiarato  -
 anche  con riferimento al parametro indicato dal giudice rimettente -
 la   manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 52, comma 2, lettera b) d.P.R. 29 settembre
 1973 n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed
 affini fino al terzo grado del contribuente di  proporre  opposizione
 di terzo ex
 art.  619  cod. proc. civ. per quanto riguarda i beni pignorati nella
 casa di abitazione comune;
      che in precedenza la medesima  questione  -  avente  ad  oggetto
 l'art.  207,  lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico
 delle leggi sulle imposte dirette) che nel  previgente  regime  della
 riscossione  delle imposte prevedeva una disciplina del tutto analoga
 a quella dettata dall'art. 52 cit. - era stata dichiarata non fondata
 con sentenza n. 42 del 1964 e manifestamente infondata con successive
 ordinanze (ex plurimis, n. 71 del 1971 e n. 36 del 1974);
      che  il  giudice  rimettente - peraltro omettendo di tener conto
 della giurisprudenza di questa Corte - non ha  addotto  motivi  nuovi
 che possano fondare una diversa decisione;
      che  pertanto  va  dichiarata  la  manifesta  infondatezza della
 questione sollevata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;