ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Castagnini Patrizia, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 29 marzo 1990 (pervenuta a questa Corte l'8 aprile 1991), dopo aver premesso che nel corso della udienza preliminare il pubblico ministero ha dichiarato di non consentire al giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile allo stato degli atti", ha sollevato questione di legittimita' dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia obbligato a enunciare le ragioni della mancata prestazione del consenso e, conseguentemente, nella parte in cui non consente al giudice di valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso e, infine, nella parte in cui non attribuisce al giudice, qualora ritenga che sia possibile definire il processo allo stato degli atti, il potere di disporre comunque il giudizio abbreviato", assumendo che la norma denunciata si pone in contrasto con "i princi'pi della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, del giudice naturale precostituito per legge e dell'assicurazione della imparzialita' della pubblica amministrazione, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione"; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, ha precisato che "poiche', con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volonta' che il processo sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che e' il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non puo' trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non puo' venir affidato al giudice preposto ad essa, perche' cio' significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero" (v., anche, ordinanza n. 305 del 1991); e che, di conseguenza, risultando la questione gia' decisa dalla sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta infondatezza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;