LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'intendenza di finanza di Roma contro Dattilo Arduino, contro la decisione della commissione di secondo grado di Roma n. 90110169 in data del 16 febbraio 1990. Con istanza in data 25 febbraio 1987 il dott. Arduino Dattilo, magistrato a riposo, chiedeva all'intendenza di finanza di Roma, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1986, n. 178, la restituzione della somma di lire 16.561.089, trattenuta dall'E.N.P.A.S. a titolo di ritenuta fiscale sull'indennita' di buonuscita. Contestualmente il dott. Dattilo, chiedeva inoltre la restituzione dell'ulteriore somma di lire 20.294.163 anch'essa per ritenuta fiscale eccedente il dovuto, per avere l'ente erroneamente considerato di natura reddituale la quota dell'indennita' di buonuscita di lire 56.486.164, formatasi con il contributo previdenziale dell'interessato per il riscatto di anni otto e mesi quattro di anzianita' convenzionale (studi universitari, servizio pre-ruolo, etc.). Il dott. Dattilo chiedeva, infine, il rimborso degli interessi maturati e maturandi, come per legge, sulle somme anzidette. Avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza egli proponeva ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Roma che, con decisione 12 ottobre 1988, n. 88130880, lo accoglieva parzialmente, condannando l'amministrazione finanziaria al pagamento della somma di lire 16.561.069 richiesta con la prima domanda e dichiarava sottoposta allo stesso regime, di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, la quota di lire 20.294.163 conseguente ai contributi posti a carico dell'interessato per il riscatto. Avverso tale decisione sia il dott. Dattilo sia l'intendenza di finanza proponevano appelli dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado di Roma che, con pronuncia 15 aprile 1990, n. 10464, riunitili, accoglieva parzialmente il primo, ribadendo che anche alla quota dell'indennita' di buonuscita derivante dalla contribuzione voltontaria a titolo di riscatto dovevano applicarsi i richiamati principi affermati dalla Corte costituzionale e che la stessa andava, quindi, esclusa dall'imponibile. Ribadita poi la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi di legge, la commissione respingeva viceversa la richiesta del contribuente di liquidazione della rivalutazione monetaria, in quanto domanda nuova non fomulata il primo grado. Contro tale pronuncia ricorre ora l'intendenza di finanza dinanzi a questa commissione tributaria centrale, rilevando che all'atto del riscatto il dipendente versa una quota contributiva corrispondente soltanto alla parte a suo carico e che, in ogni caso, la determinazione della quota di abbattimento e' tassativamente fissata dalla sentenza n. 178/1986 cit. della Corte costituzionale e dalla legge n. 154/1989 in misura cui l'Amministrazione deve strettamente attenersi. L'intedenza ha quindi concluso per l'annullamento della decisione impugnata. Resiste il contribuente, che chiede il rigetto del ricorso. DIRITTO Secondo quanto rilevato nella pregressa esposizione in fatto, nella specie si controverte in tema di imposizione fiscale a titolo di I.R.PE.F. sulla parte dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. corrispondente al riconoscimento di anzianita' convenzionali per servizi o periodi di tempo ammessi a riscatto con contributo a totale carico dell'interessato. Come e' noto, la materia dell'imposizione fiscale I.R.PE.F. sulle indennita' di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurata alla durata dei rapporti di lavoro dipendente e' regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato prima, dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e, successivamente, dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (che al susseguente art. 4 ha anche determinato l'ambito di applicazione dell'art. 2 ai rapporti pregressi o pendenti, giusta una disposizione che non viene peraltro nella presente sede in rilievo, vertendosi ivi in ordine a rapporto di quiescenza sorto, in data posteriore, il 1º aprile 1986, a quella di entrata in vigore della legge, il 1º ottobre 1985). E' altresi' noto poi che, con sentenza 27 giugno-7 luglio 1986, n. 178, la corte ha dichiarato l'incostituzionalita' dei predetti artt. 2 e 4 della legge n. 482/1985 ".. .. .. nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973) corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.". In tal guisa, dunque, le norme in questione sono state espunte dall'ordinamento nella parte disciplinante l'imposizione fiscale sull'ammontare dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. corrispondente, secondo il rapporto predetto, al contributo obbligatorio a carico del dipendente, mentre non sono state dalla pronuncia incise nella parte disciplinante l'imposizione fiscale sull'ammontare dell'indennita' connesso ai contributi volontariamente versati per i servizi ed i periodi di tempo ammessi a riscatto, con onere interamente gravante sul dipendente ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (v. anche l'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368). Per questa parte della normativa e segnatamente, per quanto di rilevanza nella specie giusta innanzi accennato, dell'art. 2 della legge n. 482/1985, la sezione ritiene peraltro di dover sollevare dubbi di costituzionalita', in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, per le medesime ragioni evidenziate dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 e successivamente piu' volte da essa ribadite (sentt. 11-19 novembre 1987, n. 400; 7-26 luglio 1988, n. 877; 15 ottobre-2 novembre 1990, n. 513). Con tale sentenza, invero, l'assoggettamento ad I.R.PE.F. della suindicata quota dell'indennita' di buonuscita e' stata dalla Corte ritenuta in contrasto con l'art. 53, comma primo, della Costituzione non potendo la stessa rientrare nel concetto di "reddito", tenuto anche conto che, con il versamento, i contributi sono affidati alla esclusiva ed autonoma gestione di un apposito ente, quale appunto l'E.N.P.A.S., cui i relativi incrementi e redditi ridondano, senza la previsione di meccanismi di partecipazione agli stessi dei dipendenti interessati. Violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione e' stata, inoltre, dalla Corte ravvisata per il fatto che, in virtu' di esso articolo, a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale, laddove nella specie, relativamente alla parte dell'indennita' corrispondente ai contributi obbligatori versati, le disposizioni in questione stabilivano un regime tributario indifferenziato sia per la quota riferibile ai contributi a carico del dipendente sia per quella riferibile ai contributi a carico dello Stato. Queste medesime considerazioni sembrano destinate a valere pur a proposito della parte dell'indennita' connessa ai contributi versati volontariamente a titolo di riscatto, anche per essa ben potendo porsi in dubbio la reale natura di reddito e la legittimita', sul pi- ano costituzionale, della assimilazione del suo regime fiscale I.R.PE.F. a quello proprio della parte dell'indennita' riferibile ai contributi obbligatori a carico dello Stato. Ne' e' da ritenere che sulla questione possa spiegare riflesso la natua volontaria dei contributi di riscatto. Va invero in contrasto notato come in ordine alla tassazione I.R.PE.F. delle indennita' basate su oneri del pari volontariamente assunti, quali quelle percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, il legislatore ha disposto la detrazione dall'imponibile del coacervo dei premi versati (art. 6 della legge n. 482/1985). E cio' anche se, rispetto a quanto avviene per i contributi di qualsiasi specie versati all'E.N.P.A.S., tali premi ricevono un trattamento addirittura poziore dal punto di vista della redditivita', in virtu' dei meccanismi collegati al rapporto assicurativo che consentono all'interessato di fruire degli accrescimenti via via maturantisi.