P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 all'art.  53,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
 nella parte in cui disciplina il  trattamento  fiscale  a  titolo  di
 I.R.PE.F. dell'ammontare dell'indennita' di buonuscita conseguente al
 riconoscimento  di  anzianita'  convenzionali  ammesse a riscatto con
 onere a totale carico dell'interessato;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;
    Manda alla segreteria di provvedere ai prescritti incombenti.
      Roma, addi' 6 marzo 1991
                       Il presidente: PIETRANERA
                                               Il relatore: GIOVANNINI
 91C0973