P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale a titolo di I.R.PE.F. dell'ammontare dell'indennita' di buonuscita conseguente al riconoscimento di anzianita' convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere; Manda alla segreteria di provvedere ai prescritti incombenti. Roma, addi' 6 marzo 1991 Il presidente: PIETRANERA Il relatore: GIOVANNINI 91C0973