P. Q. M.
    La  regione  ricorrente  chiede che la Corte voglia dichiarare che
 non spetta allo Stato, e per esso  al  Governo,  definire  i  livelli
 uniformi  di  assistenza  sanitaria  da garantire a tutti i cittadini
 senza adeguare i  parametri  capitari  di  finanziamento  (singoli  e
 globali)  e  dunque  le  risorse assicurate alle regioni a carico del
 fondo sanitario nazionale, ai costi effettivi dei  servizi  necessari
 per  assicurare  le prestazioni previste, ovvero senza commisurare le
 prestazioni garantite a tutti i cittadini alle risorse effettivamente
 messe a disposizione delle regioni;  e  per  l'effetto  annullare  il
 decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1992, recante
 "definizione   dei   livelli   uniformi   di  assistenza  sanitaria",
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.
    Si produce: Ministero della sanita', proposta di livelli  uniformi
 di assistenza sanitaria 1993, 16 dicembre 1992.
      Roma, addi' 27 agosto 1993
          Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Giuseppe PETROCELLI

 91C0984