P. Q. M. La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Governo, definire i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini senza adeguare i parametri capitari di finanziamento (singoli e globali) e dunque le risorse assicurate alle regioni a carico del fondo sanitario nazionale, ai costi effettivi dei servizi necessari per assicurare le prestazioni previste, ovvero senza commisurare le prestazioni garantite a tutti i cittadini alle risorse effettivamente messe a disposizione delle regioni; e per l'effetto annullare il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1992, recante "definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993. Si produce: Ministero della sanita', proposta di livelli uniformi di assistenza sanitaria 1993, 16 dicembre 1992. Roma, addi' 27 agosto 1993 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Giuseppe PETROCELLI 91C0984