P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 numero 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R.
 n. 203/1988 in relazione agli artt. 25, secondo comma, 24 e  3  della
 Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina   che  a  cura  della  cancelleria  vengano  immediatamente
 trasmessi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, e
 copia della presente ordinanza  venga  notificata  alle  parti  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
 Repubblica.
      Lonigo, addi' 21 giugno 1991
                          Il pretore: PERINA
    Depositato in cancelleria oggi 21 giugno 1991.
                              Il direttore della cancelleria: BORRELLI
 91C1010