P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203/1988 in relazione agli artt. 25, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria vengano immediatamente trasmessi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, e copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Lonigo, addi' 21 giugno 1991 Il pretore: PERINA Depositato in cancelleria oggi 21 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: BORRELLI 91C1010