P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  718  e  719  del  c.p. in relalzione al
 disposto dell'art. 4 della legge 13  dicembre  1989,  n.  401,  nella
 parte in cui prevedono una pena piu' grave per chi tiene o agevola il
 giuoco  d'azzardo  nelle  circostanze  di  cui all'art. 719 del c.p.,
 rispetto a quella prevista per  chi  organizza  o  da  pubblicita'  a
 publiche scommesse, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei  due  Rami  del
 Parlamento.
      Casoria, addi' 21 maggio 1991
                         Il pretore: FORGILLO

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