P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 del c.p. in relalzione al disposto dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui prevedono una pena piu' grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo nelle circostanze di cui all'art. 719 del c.p., rispetto a quella prevista per chi organizza o da pubblicita' a publiche scommesse, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due Rami del Parlamento. Casoria, addi' 21 maggio 1991 Il pretore: FORGILLO 91C1017