Carta Pietro, con gli avvocati Stefano Vespa e Augusto Bianchi contro la Cooperativa Prodest a r.l., con l'avv. Giampa'. Verbale di udienza 2 maggio 1991. E' presente il ricorrente con l'avv. Vespa. E' presente per la cooperativa il presidente con l'avv. Giampa'. Il pretore esperisce il tentativo di conciliazione, che da' esito negativo. L'avv. Vesta, insistendo per le istanze istruttorie, precisa le proprie conclusioni come segue: voglia il pretore, previo accertamento della propria competenza funzionale trattandosi di rapporto esclusivamente o prevalentemente di lavoro, riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 409 del c.p.c., accogliere le conclusioni indicate in ricorso. In via subordinata, viene proposta eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 409 del c.p.c. nella parte in cui non ricomprende tra le ipotesi di competenza funzionale anche il rapporto di lavoro del socio/lavoratore di cooperativa a r.l. di grandi dimensioni, con riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 45 della Costituzione. L'avv. Giampa' precisa come nella memoria difensiva. Il pretore invita le parti alla discussione orale. I difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il pretore rinvia per eventuali repliche e per la lettura del dispositivo al 21 maggio 1991 ore 11. Sono presenti l'avv. Nespar per il ricorrente e per l'avv. Giampa' il dott. proc. Giovanna Giampa' per la cooperativa, i quali si riportano alle rispettive conclusioni e argomentazioni gia' in atto. IL PRETORE Pronuncia la seguente ordinanza: RITENUTO IN FATTO che il ricorrente impugna la risoluzione del rapporto di lavoro con la cooperativa convenuta, previo - ove occorra - annullamento della delibera di esclusione dalla societa', senza peraltro dedurre l'autonoma configurazione di un rapporto di lavoro subordinato accanto al rapporto associativo, con la conseguenza che il rapporto intercorso tra le parti, e dedotto in giudizio, deve qualificarsi come associativo e non di lavoro subordinato; che avanti al tribunale di Milano lo stesso ricorrente ha impugnato la delibera di esclusione dalla societa' ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, proponendo sub specie di risarcimento del danno le medesime richieste economiche avanzate nel presente giudizio, vale a dire la corresponsione delle retribuzioni e dei compensi non percepiti dal giorno dell'esclusione al giorno in cui sara' reintegrato nella qualita' di socio, oltre al ristoro di (imprecisati) danni ulteriori; che la cooperativa convenuta eccepisce la litispendenza tra i due giudizi e l'incompetenza funzionale di questo pretore, invocando a quest'ultimo proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale che assegna alla competenza del giudice ordinario le controversie in tema di rapporti associativi tra socio lavoratore e societa' cooperativa di produzione e lavoro (orientamento al quale anche questo giudice ha piu' volte aderito in passato); CONSIDERATO IN DIRITTO che non sembra sussistere tra i due giudizi l'eccepita litisdipendenza, attesa la diversita' dei profili sotto i quali il ricorrente impugna la propria esclusione dalla societa'; che, in ogni caso, si prospetta come logicamente prioritario l'esame della questione di competenza, atteso che l'eventuale affermazione della competenza di questo giudice nel presente giudizio - patrocinata dal ricorrente - potrebbe comportare analoga affermazione anche in ordine al giudizio di opposizione ex art. 2527 del codice civile pendente dinanzi al tribunale di Milano, secondo una delle possibili soluzioni del problema di coordinamento normativo tra questa disposizione e quella dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile che in tal caso si porrebbe; che sulla questione di competenza una rimeditazione appare opportuna alla luce della recente sentenza n. 5780/90 con cui la Corte di cassazione ha ribaltato l'orientamento consolidato, affermando la riconducibilita' allo schema della collaborazione ex art. 409, n. 3, del codice di procedura civile delle prestazioni lavorative rese dal socio di societa' cooperativa in adempimento del vincolo associativo, e cio' in virtu' di quella tendenza espansiva del diritto processuale del lavoro che vede gia' applicate pacificamente ad altri rapporti di natura associativa (per es. quelli inerenti alla impresa familiare) le norme introdotte con la legge n. 533/1973; che la rimeditazione della questione non puo', ad avviso di questo giudice, sfociare nella equiparazione del rapporto associativo con i rapporti di collaborazione previsti nell'art. 409, n. 3, atteso che la nozione di "collaborazione" cui la norma fa riferimento e' pur sempre ritagliata sugli schemi contrattuali tipici dalla stessa norma richiamati (agenzia e rappresentanza commerciale), i quali rimandano indubitabilmente alla necessita' di uno scambio tra due centri di interesse distinti e separati; che sono, d'altra parte, innegabili le esigenze che hanno orientato l'interpretazione data dalla Cassazione all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile nella recente pronuncia, atteso che l'esclusione dei rapporti associativi come quello in esame dalla competenza del giudice del lavoro - quale si desume dall'art. 409 - non si giustifica alla luce dell'accennata tendenza espansiva del diritto processuale del lavoro ed e' tale da provocare una ingiustificata disparita' di trattamento non solo con altri rapporti di natura associativa, ma addirittura con la normale figura del lavoratore subordinato, con la quale il socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro (specie se di grosse dimensioni) condivide certamente una posizione di subordinazione economica, se non giuridica; che tale disparita' di trattamento e' tanto piu' evidente quanto piu' difficilmente contestabile risulti l'intento che ha guidato il legislatore nell'estendere il rito del lavoro ai rapporti caratterizzati dalla "parasubordinazione", che e' quello di offrire un rito piu' agile e strumenti processuali piu' adeguati a tutti i soggetti che prestino attivita' lavorativa in una posizione di subordinazione economica, anche se non giuridica, nei confronti del soggetto che beneficia della prestazione; che si palesa, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura civile, nella parte in cui non contempla anche il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, cosi' come sollevata dal ricorrente in relazione agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione; che evidente e' la rilevanza della questione, atteso che da essa dipende la soluzione di entrambe le questioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta (litispendenza e incompetenza);