P. Q. M.
    La regione ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte voglia  dichiarare
 l'illegittimita'  costituzionale  del  d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230,
 limitatamente:
       a) alle parti - meglio  specificate  nei  motivi  del  presente
 ricorso  -  in  cui, nelle "note" alle diverse voci, si dettano norme
 concernenti  non  gia'  il  tributo  e  la  sua  appicazione,  ma   i
 presupposti,  il  contenuto,  la  validita'  temporale  e gli effetti
 dell'attivita' e degli atti  della  regione  o  la  destinazione  del
 gettito dei tributi previsti;
       b)  alle  voci n. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia),
 in quanto omette di  considerare  la  licenza  di  appostamento  "con
 tabelle"  o  comunque  fissa  un importo del tributo inferiore al 90%
 dell'importo piu' elevato previsto  dalla  viente  tariffa  regionale
 (voce  n. 15 della tabella allegata alla l.r. 10 marzo 1990, n. 25, e
 succ. modif.); n. 16, sub 1 (concessione di costituzione  di  aziende
 faunistico-venatorie)  in  quanto  non  prevede  la  tassa  fissa  di
 rilascio, prevista dalla tariffa regionale in vigore, e prevede  solo
 una  tassa  per  ettaro in misura inferiore al 90% del corrispondente
 importo stabilito dalla tariffa  regionale  in  vigore  (voce  n.  16
 tariffa  allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25, e succ. modif.); n.
 18 (licenza per la pesca nelle acque interne), in  quanto  stabilisce
 la  tipologia  delle  licenze,  in  relazione  ai soggetti e ai mezzi
 impiegabili, oltre tutto in  difformita'  da  quanto  previsto  dalla
 legislazione  regionale  in  vigore  l.r.  26  maggio  1982, n. 25, e
 tabella allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25, e succ. modif., voce
 n. 18); n. 41 (concessione di servizi pubblici  automobilistici),  in
 quanto  stabilisce,  con  riferimento  agli autoservizi con frequenza
 giornaliera ( sub 1), agli autoservizi con frequenza non superiore  a
 quattro giorni per settimana ( sub 2), agli autoservizi con frequenza
 non  superiore a due giorni per settimana ( sub 3) e agli autoservizi
 a carattere esclusivamente operaio e per studenti ( sub  5),  importi
 inferiori  al 90% di quelli stabiliti dalla vigente tariffa regionale
 (voce n. 40 della tariffa allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25,  e
 succ. modif.).
      Roma, addi' 29 agosto 1991
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 91C1039