P. Q. M. Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione e degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, come convertito con legge n. 432/1981, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al militare che per effetto dell'applicazione della norma suddetta consegua uno stipendio inferiore a quello spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o minore anzianita' nel grado o di servizio, ma transitato successivamente nel ruolo effettivo, debba essere attribuito comunque lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo; Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, addi' 23 gennaio 1991. Il Presidente: BERRUTI Il consigliere estensore: NICOLOSI Il consigliere: POTENZA 91C1051