P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  135   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Sospende  il  giudizio  in corso e dispone la trasmissione e degli
 atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo  comma,  lett.  a),
 del  d.-l.  6  giugno  1981,  n.  283,  come  convertito con legge n.
 432/1981, in relazione agli artt. 3 e 97  della  Costituzione,  nella
 parte   in   cui   non  prevede  che  al  militare  che  per  effetto
 dell'applicazione  della  norma  suddetta  consegua   uno   stipendio
 inferiore  a  quello  spettante  ad  ufficiale in s.p.e. dello stesso
 grado con pari o minore  anzianita'  nel  grado  o  di  servizio,  ma
 transitato   successivamente   nel   ruolo  effettivo,  debba  essere
 attribuito comunque lo stipendio  dell'ufficiale  che  lo  segue  nel
 ruolo;
    Ordina  alla  segreteria  della  sezione di notificare la presente
 ordinanza  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Firenze, addi' 23 gennaio 1991.
                        Il Presidente: BERRUTI
   Il consigliere estensore: NICOLOSI
                                               Il consigliere: POTENZA
 91C1051