P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 560 del c.p.p., in riferimento
 all'art. 3, primo comma, della  Costituzione  e  all'art.  101  della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede la possibilita' di
 sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi  ed
 alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato;
    Dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che  la  presente  ordinanza  sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
      Vibo Valentia, addi' 10 giugno 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO

 91C1065