P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 del c.p.p., in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e all'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita' di sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato; Dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Vibo Valentia, addi' 10 giugno 1991 Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO 91C1065