P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   eccezione   di
 incostituzionalita' dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990,  n.  108,
 nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione
 come  condizione  di procedibilita' ai sensi degli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
 causa,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Milano, 16 gennaio 1991
                  Il pretore del lavoro: BONAVITACOLA

 91C1079