P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87;
    Dichiarava rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
 di  legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 75, nonche'
 del primo comma dell'art.  73  -  nella  parte  in  cui  quest'ultimo
 richiama  l'art.  75  - di cui al d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309, del
 t.u. delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
 sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 stati  di  tossicodipendenza,  dettare  norme  relative  a  "sanzioni
 amministrative"   in   relazione   all'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione, nel senso e nei limiti di cui in motivazione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Crotone, addi' 24 aprile 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: LUCENTE

 91C1084