P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87; Dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 75, nonche' del primo comma dell'art. 73 - nella parte in cui quest'ultimo richiama l'art. 75 - di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, dettare norme relative a "sanzioni amministrative" in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nel senso e nei limiti di cui in motivazione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Crotone, addi' 24 aprile 1991 Il giudice per le indagini preliminari: LUCENTE 91C1084