P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale   dell'art.   34,   secondo   comma,  del  c.p.p.  con
 riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e  3  della  Costituzione  nei
 termini  proposti  dal  ricusante  Tornetta  Mario e dalla difesa del
 coimputato Mori Marzio;
    Dispone che la presente ordinanza - a cura della cancelleria - sia
 notificata alle parti, al p.g. ed al Prtesidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia,  altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Sospende, per l'effetto, il giudizio di ricusazione;
    Conferma  l'ordinanza  emessa  da  questa  Corte in data 22 maggio
 1991.
      Milano, addi' 24 giugno 1991
                         Il presidente: INVREA
    Depositato in cancelleria oggi 27 giugno 1991.
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 91C1091