P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. con riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione nei termini proposti dal ricusante Tornetta Mario e dalla difesa del coimputato Mori Marzio; Dispone che la presente ordinanza - a cura della cancelleria - sia notificata alle parti, al p.g. ed al Prtesidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende, per l'effetto, il giudizio di ricusazione; Conferma l'ordinanza emessa da questa Corte in data 22 maggio 1991. Milano, addi' 24 giugno 1991 Il presidente: INVREA Depositato in cancelleria oggi 27 giugno 1991. Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C1091