P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3, 28, 43 e 113 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 9 maggio 1991 Il presidente: GOLDONI 91C1096