P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93
 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3, 28, 43 e
 113 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata alle parte ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosi' deciso in Roma, il 9 maggio 1991
                        Il presidente: GOLDONI

 91C1096