P. Q. M.
    Visti  gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1941, n.
 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo comma, della legge
 n. 181 del 15 maggio 1989  nella  parte  in  cui  non  consente  alla
 lavoratrice    di    conseguire   un'accreditamento   di   anzianita'
 contributiva aggiuntiva nella misura massima di dieci  anni  prevista
 per il lavoratore;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso.
      Genova, addi' 15 luglio 1991
                          Il pretore: VIGOTTI

 91C1100