P. Q. M. Visti gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1941, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 181 del 15 maggio 1989 nella parte in cui non consente alla lavoratrice di conseguire un'accreditamento di anzianita' contributiva aggiuntiva nella misura massima di dieci anni prevista per il lavoratore; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso. Genova, addi' 15 luglio 1991 Il pretore: VIGOTTI 91C1100