P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30, lettera a), del decreto del
 Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  -  in  relazione
 all'art.  12, primo comma, lett. a), della legge 21 marzo 1990, n. 53
 - con riferimento agli artt. 3, 51 e  97  della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui comporta l'eliminazione delle candidature sottoscritte
 da un numero di elettori superiore a quello massimo prescritto  dalla
 legge;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina, altresi', che a cura della segreteria copia della presente
 ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 14 dicembre 1990.
                         Il presidente: GESSA
    I consiglieri: RIZZI - LA MEDICA
                                       Il consigliere estensore: VOLPE
 91C1108