P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 - in relazione all'art. 12, primo comma, lett. a), della legge 21 marzo 1990, n. 53 - con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui comporta l'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello massimo prescritto dalla legge; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, altresi', che a cura della segreteria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, addi' 14 dicembre 1990. Il presidente: GESSA I consiglieri: RIZZI - LA MEDICA Il consigliere estensore: VOLPE 91C1108