P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 85; Dispone, sospeso il giudizio, l'immediata trasmissione degli atti, previa formazione di loro copia autentica integrale da conservarsi al locale archivio, alla Corte costituzionale per la decisione della questione, meglio precisata in parte motiva, di legittimita' costituzionale dell'art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 97 della Costituzione; Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti nonche' di provvedere a comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Reggio Calabria, nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 7 marzo 1991, con lettura del dispositivo all'udienza pubblica del 7 marzo 1991 ore 18. Il presidente: LAURITA Il magistrato relatore: DI SANTO Il segretario: (firma illeggibile) Depositata l'11 marzo 1991. Il primo dirigente: (firma illeggibile) 91C1119