P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1, nonche' 23 e seguenti della
 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 85;
    Dispone, sospeso il giudizio, l'immediata trasmissione degli atti,
 previa formazione di loro copia autentica integrale da conservarsi al
 locale  archivio,  alla  Corte  costituzionale per la decisione della
 questione,  meglio  precisata  in  parte  motiva,   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  83/11,  quinto comma, del d.P.R. 16 maggio
 1960, n. 570, in relazione all'art. 97 della Costituzione;
    Manda  alla  segreteria  di  curare  la  notifica  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed alle parti
 nonche' di provvedere a comunicarla ai Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Reggio  Calabria, nelle camere di consiglio dei
 giorni 6 e 7 marzo 1991,  con  lettura  del  dispositivo  all'udienza
 pubblica del 7 marzo 1991 ore 18.
                        Il presidente: LAURITA
    Il magistrato relatore: DI SANTO
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
    Depositata l'11 marzo 1991.
                Il primo dirigente: (firma illeggibile)

 91C1119