PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
 settimo e ottavo, del decreto- legge 6 febbraio 1991,  n.  35  (Norme
 sulla  gestione  transitoria  delle  unita'  sanitarie  locali), come
 convertito nella l. 4  aprile  1991,  n.  111,  nelle  parti  in  cui
 attribuiscono  al  Commissario  del governo i poteri sostitutivi, ivi
 previsti;
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1,  comma  ottavo,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  6
 febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla l. 4 aprile 1991, n. 111,
 sollevate  con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe dalle Province di
 Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto  per
 il Trentino-Alto Adige;
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1,  commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo ottavo e
 decimo del decreto-legge 6 febbraio  1991,  n.  35,  come  convertito
 nella  l. 4 aprile 1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicato in
 epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in  riferimento  agli  artt.  4,
 comma  primo, n. 7; 9, comma primo, n. 10; 16, comma primo; 54, comma
 primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il relatore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1147