PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi settimo e ottavo, del decreto- legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione transitoria delle unita' sanitarie locali), come convertito nella l. 4 aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui attribuiscono al Commissario del governo i poteri sostitutivi, ivi previsti; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, ultimo periodo, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla l. 4 aprile 1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicato in epigrafe dalle Province di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo ottavo e decimo del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella l. 4 aprile 1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, comma primo, n. 7; 9, comma primo, n. 10; 16, comma primo; 54, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il relatore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1147