PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 della   legge   23   aprile   1981,  n.  154  (Norme  in  materia  di
 ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  alle  cariche  di  consigliere
 regionale,  provinciale,  comunale e circoscrizionale e in materia di
 incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale) nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  la  causa  di  ineleggibilita'   a
 consigliere  regionale  del  dipendente  regionale cessi anche con il
 collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma  dello  stesso
 art. 2.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1149