PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1149