P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli  artt.  3,  24  e  113  della  Costituzione,  la  questione   di
 illegittimita' costituzionale concernente l'art. 25, primo comma, del
 d.P.R.  30  dicembre  1981, n. 834, nel testo sostituito dal 1ยบ comma
 dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte  in  cui
 (mediante  le  parole  "di  decisione  sul  ricorso  gerarchico") non
 consente l'esperibilita' immediata del ricorso alla Corte dei  conti,
 anche in mananza del preventivo ricorso amministrativo;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente giudizio sul ricorso n.  889066
 di Palmisano Antonia;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alla ricorrente, al procuratore generale presso  la  Corte
 dei  conti,  nonche'  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Roma, camera di consiglio del 26  marzo  1991,  proseguita  il  18
 giugno 1991.
                        Il presidente: FABIANO
    Depositata in segreteria il giorno 19 giugno 1991.
        Il primo dirigente direttore della segreteria: GIRMENIA

 91C1170