P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale concernente l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo sostituito dal 1ยบ comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui (mediante le parole "di decisione sul ricorso gerarchico") non consente l'esperibilita' immediata del ricorso alla Corte dei conti, anche in mananza del preventivo ricorso amministrativo; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sul ricorso n. 889066 di Palmisano Antonia; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al procuratore generale presso la Corte dei conti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, camera di consiglio del 26 marzo 1991, proseguita il 18 giugno 1991. Il presidente: FABIANO Depositata in segreteria il giorno 19 giugno 1991. Il primo dirigente direttore della segreteria: GIRMENIA 91C1170