P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 207, secondo  comma,  e  476,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non prevedono la
 possibilita' di trasmissione immediata del verbale di udienza al p.m.
 e di sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla  falsa
 testimonianza,  qualora  cio'  sia  necessario per la definizione del
 giudizio in corso, in riferimento all'art. 102, secondo comma,  della
 Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente della Camera dei
 deputati ed al Presidente del Senato.
      Savona, addi' 7 febbraio 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Con ordinanza in data 31 luglio 1991, in tribunale di  Savona,  ha
 disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella presente
 ordinanza,  nel  senso che laddove si legge in calce al provvedimento
 "Savona, 7 febbraio 1990", si deve invece leggere "Savona, 19  giugno
 1991".
 91C1172