P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilita' di trasmissione immediata del verbale di udienza al p.m. e di sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza, qualora cio' sia necessario per la definizione del giudizio in corso, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Savona, addi' 7 febbraio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Con ordinanza in data 31 luglio 1991, in tribunale di Savona, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella presente ordinanza, nel senso che laddove si legge in calce al provvedimento "Savona, 7 febbraio 1990", si deve invece leggere "Savona, 19 giugno 1991". 91C1172