IL PRETORE
   Letti gli atti relativi al ricorso n. 200/91; proposto ex artt. 414
 e  442  del c.p.c. da tasca Giuseppe + 31 contro l'Istituto nazionale
 di assistenza dipendenti enti locali  -  I.N.A.D.E.L.,  con  sede  in
 Roma;
                           OSSERVA IN FATTO
    Con atto depositato in questa cancelleria in data 10 luglio 1991 e
 pedissequo   decreto   pretorile  del  10  luglio  1991,  ritualmente
 notificato,  i  ricorrenti  in  epigrafe   hanno   chiesto,   previa,
 occorrendo,  istruttoria, di accertare e dichiarare il loro diritto a
 percepire l'indennita' premio servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L.  da
 determinarsi,  all'atto della cessazione del servizio, in misura base
 di calcolo di 1/12 dell'80% e non in quella, gia' calcolata, di  1/15
 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per
 ogni anno di iscrizione all'istituto.
    In   via   preliminare   i  ricorrenti  hanno  sollecitato  questo
 giudicante a sollevare  questione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  4,  primo  comma,  della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella
 nuova norma in materia previdenziale  per  il  personale  degli  enti
 locali  perche'  in  contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione con
 riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98  della  Costituzione
 stessa.
                         CONSIDERA IN DIRITTO
    Il  sistema  di  liquidazione  dell'indennita'  premio di servizio
 previsto dall'art. 2 e segg. della legge n. 152/1968,  nei  confronti
 dei   dipendenti   degli   enti   locali,   comporta   una  rilevante
 sperequazione rispetto a quello previsto dall'art. 3  del  d.P.R.  29
 dicembre  1973,  n. 1032, per gli ex dipendenti dello Stato, ai quali
 il trattamento di fine rapporto o  indennita'  di  buona  uscita,  e'
 corrisposto  nella misura pari a tanti dodicesimi dell'80% della base
 contributiva dell'ultimo giorno di servizio per quanti sono gli  anni
 dell'attivita' prestata con iscrizione al fondo.
    Appare  chiaramente  ingiustificato  il  fatto  che  un lavoratore
 statale ed un dipendente di ente locale, a  parita'  di  retribuzione
 contributiva,   debba   percepire   una  indennita'  di  fine  lavoro
 (buonuscita,   per   l'E.N.P.A.S.;   premio    di    servizio,    per
 l'I.N.A.D.E.L.),  di  ammontare diverso in forza di diverso metodo di
 calcolo (in dodicesimi per l'uno, in quindicesimi per l'altro).
    Le due indennita', stante la gia' acquisita evoluzione legislativa
 e giurisprudenziale, sono  sostanzialmente  equivalenti  ed  omogenee
 nella   struttura   e   nella   finalita';  entrambe  correlate  alle
 retribuzioni   versate   dagli   iscritti    e    dalle    rispettive
 amministrazioni, agli enti erogatori.
    Pertanto  non  trova  ragionevole quistificazione la disparita' di
 trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L.  rispetto  ai  dipendenti
 statali.
    La questione di incostituzionalita' sollevata, come detto in punto
 di fatto, appare manifestamente fondata e rilevante pregiudizialmente
 ai  fini  della  decisione del ricorso che questo giudicante e' stato
 chiamato a decidere.