IL PRETORE Letti gli atti relativi al ricorso n. 200/91; proposto ex artt. 414 e 442 del c.p.c. da tasca Giuseppe + 31 contro l'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., con sede in Roma; OSSERVA IN FATTO Con atto depositato in questa cancelleria in data 10 luglio 1991 e pedissequo decreto pretorile del 10 luglio 1991, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, previa, occorrendo, istruttoria, di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire l'indennita' premio servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. da determinarsi, all'atto della cessazione del servizio, in misura base di calcolo di 1/12 dell'80% e non in quella, gia' calcolata, di 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto. In via preliminare i ricorrenti hanno sollecitato questo giudicante a sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella nuova norma in materia previdenziale per il personale degli enti locali perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa. CONSIDERA IN DIRITTO Il sistema di liquidazione dell'indennita' premio di servizio previsto dall'art. 2 e segg. della legge n. 152/1968, nei confronti dei dipendenti degli enti locali, comporta una rilevante sperequazione rispetto a quello previsto dall'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per gli ex dipendenti dello Stato, ai quali il trattamento di fine rapporto o indennita' di buona uscita, e' corrisposto nella misura pari a tanti dodicesimi dell'80% della base contributiva dell'ultimo giorno di servizio per quanti sono gli anni dell'attivita' prestata con iscrizione al fondo. Appare chiaramente ingiustificato il fatto che un lavoratore statale ed un dipendente di ente locale, a parita' di retribuzione contributiva, debba percepire una indennita' di fine lavoro (buonuscita, per l'E.N.P.A.S.; premio di servizio, per l'I.N.A.D.E.L.), di ammontare diverso in forza di diverso metodo di calcolo (in dodicesimi per l'uno, in quindicesimi per l'altro). Le due indennita', stante la gia' acquisita evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sono sostanzialmente equivalenti ed omogenee nella struttura e nella finalita'; entrambe correlate alle retribuzioni versate dagli iscritti e dalle rispettive amministrazioni, agli enti erogatori. Pertanto non trova ragionevole quistificazione la disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali. La questione di incostituzionalita' sollevata, come detto in punto di fatto, appare manifestamente fondata e rilevante pregiudizialmente ai fini della decisione del ricorso che questo giudicante e' stato chiamato a decidere.