P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della Costituzione, e 23  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Ritiene   manifestamente   fondata   la   sollevata  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8
 marzo  1968,  n.  152,  perche'  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  con  riferimento  agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98
 della  Costituzione  stessa,  nella  parte  in  cui,  in  materia  di
 previdenza per il personale degli enti locali la indennita' di premio
 di  servizio,  prevista  dagli artt. 2 e 3 della legge n. 152/1968 e'
 pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli  ultimi
 dodici  mesi  per  ogni  anno di iscrizione all'istituto, e non di un
 dodicesimo, come previsto per gli omologhi dipendenti statali, di cui
 all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria  di  questa  pretura, la
 presente ordinanza, di cui viene data  lettura  all'udienza  odierna,
 sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
 ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Caltagirone, addi' 25 settembre 1991
              Il consigliere pretore dirigente: CIARCIA'

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