P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene manifestamente fondata la sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa, nella parte in cui, in materia di previdenza per il personale degli enti locali la indennita' di premio di servizio, prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 152/1968 e' pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto, e non di un dodicesimo, come previsto per gli omologhi dipendenti statali, di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria di questa pretura, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'udienza odierna, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Caltagirone, addi' 25 settembre 1991 Il consigliere pretore dirigente: CIARCIA' 91C1174