P. Q. M. Chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare l'installazione e l'impiego delle apparecchiature a risonanza magnetica sotto il profilo della loro coerenza e compatibilita' con la programmazione sanitaria provinciale, ne' disciplinare, senza alcun fondamento legislativo, le procedure amministrative per l'installazione di dette apparecchiature (del gruppo A) nei presidi sanitari; e per l'effetto annullare il d.m. 2 agosto 1991, concernente "autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature disagnostiche a risonanza magnetica", limitatamente agli articoli 1, 4, primo comma, 5, primo comma, e piu' in generale alle parti in cui si disciplinano l'installazione e l'uso delle apparecchiature in rapporto ad aspetti concernenti la programmazione sanitaria provinciale, l'organizzazione e l'economicita' dei servizi, l'impiego del personale, le procedure amministrative presso le autorita' sanitarie locali o provinciali e i relativi interventi del Ministro della sanita' in sede di ricorso. Roma, addi' 19 ottobre 1991 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 91C1177