P. Q. M.
   Chiede che la Corte voglia dichiarare che  non  spetta  allo  Stato
 disciplinare  l'installazione  e  l'impiego  delle  apparecchiature a
 risonanza  magnetica  sotto  il  profilo  della   loro   coerenza   e
 compatibilita'  con  la  programmazione  sanitaria  provinciale,  ne'
 disciplinare,  senza  alcun  fondamento  legislativo,  le   procedure
 amministrative  per  l'installazione  di  dette  apparecchiature (del
 gruppo A) nei presidi sanitari; e per l'effetto annullare il  d.m.  2
 agosto 1991, concernente "autorizzazione alla installazione ed uso di
 apparecchiature  disagnostiche  a risonanza magnetica", limitatamente
 agli articoli 1, 4, primo comma, 5, primo comma, e piu'  in  generale
 alle  parti  in  cui  si  disciplinano  l'installazione e l'uso delle
 apparecchiature in rapporto ad aspetti concernenti la  programmazione
 sanitaria provinciale, l'organizzazione e l'economicita' dei servizi,
 l'impiego  del  personale,  le  procedure  amministrative  presso  le
 autorita' sanitarie locali o provinciali e i relativi interventi  del
 Ministro della sanita' in sede di ricorso.
      Roma, addi' 19 ottobre 1991
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 91C1177