PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone che  gli  errori  materiali  occorsi  nella  redazione  del
 dispositivo  della  sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 siano corretti
 nel modo che segue:
       1) a pag. 19 inserire alla  terza  riga  il  seguente  periodo:
 dichiara  inammissibile  la  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art.
 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari  presso
 la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe;
       2)  a pag. 19, riga 5, sostituire le parole "agli artt. 3 e 112
 della Costituzione", con le parole "all'art. 112 della Costituzione".
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1189