PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione del dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 siano corretti nel modo che segue: 1) a pag. 19 inserire alla terza riga il seguente periodo: dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) a pag. 19, riga 5, sostituire le parole "agli artt. 3 e 112 della Costituzione", con le parole "all'art. 112 della Costituzione". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1189