P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,
 n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento
 minimo   di   pensione   categoria  SO/COM  in  caso  di  contestuale
 contitolarita' di pensione  E.N.P.A.L.S.,  qualora  per  effetto  del
 cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e che a cura della cancelleria, copia  della  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lucca, addi' 2 ottobre 1991
          Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

 91C1190