P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SO/COM in caso di contestuale contitolarita' di pensione E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Lucca, addi' 2 ottobre 1991 Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile) 91C1190