P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non impone al pretore, adito per la celebrazione del giudizio direttissimo tipico, che non abbia emesso provvedimenti restrittivi, di restituire gli atti al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cagliari, addi' 10 luglio 1991 Il pretore: PODDIGHE 91C1191