P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' dell'art. 566, quinto  e  sesto  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  con  riferimento  all'art. 25, primo comma, della
 Costituzione, nella parte in cui non impone al pretore, adito per  la
 celebrazione  del  giudizio direttissimo tipico, che non abbia emesso
 provvedimenti  restrittivi,  di  restituire  gli  atti  al   pubblico
 ministero  perche'  proceda  con le forme ordinarie e, per l'effetto,
 dispone   l'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
 costituzionale,  sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone che la
 presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della  cancelleria,  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Cagliari, addi' 10 luglio 1991
                         Il pretore: PODDIGHE

 91C1191