P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 718 del c.p. in relazione al disposto dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui prevede una pena piu' grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, specie se nelle circostanze di cui all'art. 719 del c.p., rispetto a quella prevista per chi organizza o da' pubblicita' a pubbliche scommesse, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Casoria, addi' 11 luglio 1991 Il pretore: FORGILLO Il collaboratore di cancelleria: DE VITA Depositata in cancelleria oggi 23 luglio 1991. Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C1193