P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  718  del  c.p.  in  relazione  al  disposto
 dell'art.  4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui
 prevede una pena piu'  grave  per  chi  tiene  o  agevola  il  giuoco
 d'azzardo,  specie se nelle circostanze di cui all'art. 719 del c.p.,
 rispetto a quella prevista per chi  organizza  o  da'  pubblicita'  a
 pubbliche scommesse, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei  due  rami  del
 Parlamento.
      Casoria, addi' 11 luglio 1991
                         Il pretore: FORGILLO
                              Il collaboratore di cancelleria: DE VITA
    Depositata in cancelleria oggi 23 luglio 1991.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 91C1193