P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. nella misura in cui non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la notifica di tale impugnazione, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nel senso di cui alle premesse motivazionali della presente ordinanza; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Poggibonsi il 20 luglio 1991. Il pretore: SUCHAN Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C1194