P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva d'ufficio, dichiarando  la  questione  non  manifestamente
 infondata    e    rilevante    nel   presente   giudizio,   eccezione
 d'illegittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. nella misura
 in cui non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato
 (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di
 ricevere, indipendentemente ed  autonomamente  rispetto  all'imputato
 stesso  quale  parte  privata,  dalla  cancelleria  del  giudice  del
 provvedimento impugnato dal p.m. la notifica  di  tale  impugnazione,
 per  violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione
 nel  senso  di  cui  alle  premesse  motivazionali   della   presente
 ordinanza;
    Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
    Cosi' deciso in Poggibonsi il 20 luglio 1991.
                          Il pretore: SUCHAN
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 91C1194