P. Q. M.
    Rigetta  l'eccezione  di  incompetenza  territoriale  proposta dal
 pubblico ministero e visti gli artt. 3  della  Costituzione  11  e  8
 della  legge 15 dicembre 1990, n. 386 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Sospende il giudizio a carico di  Ambrosini  Fabio  e  dispone  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Lanciano, addi' 8 giugno 1991
                       Il vice pretore: PISCOPO

 91C1197