P. Q. M. Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal pubblico ministero e visti gli artt. 3 della Costituzione 11 e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio a carico di Ambrosini Fabio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lanciano, addi' 8 giugno 1991 Il vice pretore: PISCOPO 91C1197