PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 555, terzo comma, del  codice  di  procedura
 penale,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  76  della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Brescia  -  sezione  distaccata   di
 Montichiari, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1208