PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1208