LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente deliberazione avverso il decreto del tribunale di Catania del 16 luglio 1986, che ha sottoposto Di Mauro Angelo alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno in comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il Di Mauro ha proposto ricorso in appello chiedendo la revoca della misura applicata. Con sentenza del 28 maggio 1990 la corte d'assise di Catania ha assolto Angelo Di Mauro da tutti i gravi delitti contestatigli, ivi compreso quello previsto e punito dall'art. 416- bis del c.p., per non aver commesso i fatti. La sentenza de qua, per quanto concerne le statuizioni nei confronti di Di Mauro Angelo, e' stata impugnata sia dal procuratore della Repubblica, sia dal procuratore generale. La posizione del proposto - allo stato incensurato - ma accusato di gravissimi delitti e sospettato di appartenere ad un noto clan mafioso, cui e' legato peraltro da stretti vincoli di parentela, e' tale, che la cognizione del reato di cui all'art. 416- bisdel c.p. influirebbe sulla decisione in ordine alla misura di prevenzione. L'art. 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prevede, al terzo comma, allorche' si verifichi una situazione come quella di questa corte d'appello, la sospensione del procedimento di prevenzione fino alla definizione del procedimento penale. La dizione della norma e' generica, dal momento che essa fa riferimento al "giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione". Appare razionale e coerente la interpretazione che estenda anche al giudice di appello tale obbligo di sospensione. Poiche' pero' il ricorso in appello avverso la misura di prevenzione gia' applicata dal tribunale non ha effetto sospensivo della misura, ne consegue una disparita' di trattamento del cittadino a seconda che la sospensione del procedimento di prevenzione ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 55/1990 venga disposta dal tribunale prima della eventuale applicazione della misura, ovvero dalla corte d'appello nella ipotesi in cui la misura sia stata applicata dal tribunale. La disposta sospensione del procedimento, in questo secondo caso, non sospenderebbe anche la esecuzione della misura e la finalita' garantista della norma resterebbe - solo in tale ipotesi - frustrata. Conseguentemente non appare infondato il dubbio circa la legittimita' costituzionale dell'articolo in questione con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente la sospensione della esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado.