LA CORTE D'APPELLO
    Ha  emesso  la  seguente  deliberazione  avverso  il  decreto  del
 tribunale  di  Catania del 16 luglio 1986, che ha sottoposto Di Mauro
 Angelo alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per la  durata
 di  anni  tre,  con  obbligo  di  soggiorno in comune con popolazione
 inferiore a cinquemila abitanti, il Di Mauro ha proposto  ricorso  in
 appello chiedendo la revoca della misura applicata.
    Con  sentenza  del  28 maggio 1990 la corte d'assise di Catania ha
 assolto Angelo Di Mauro da tutti i gravi delitti  contestatigli,  ivi
 compreso  quello  previsto  e punito dall'art. 416- bis del c.p., per
 non aver commesso i fatti. La sentenza de qua, per quanto concerne le
 statuizioni nei confronti di Di Mauro Angelo, e' stata impugnata  sia
 dal procuratore della Repubblica, sia dal procuratore generale.
    La  posizione  del proposto - allo stato incensurato - ma accusato
 di gravissimi delitti e sospettato di appartenere  ad  un  noto  clan
 mafioso,  cui  e' legato peraltro da stretti vincoli di parentela, e'
 tale, che la cognizione del reato di cui all'art.  416-  bisdel  c.p.
 influirebbe sulla decisione in ordine alla misura di prevenzione.
    L'art.  9  della  legge  19  marzo  1990, n. 55, prevede, al terzo
 comma, allorche' si verifichi una situazione come  quella  di  questa
 corte  d'appello, la sospensione del procedimento di prevenzione fino
 alla definizione del procedimento penale. La dizione della  norma  e'
 generica, dal momento che essa fa riferimento al "giudice che procede
 per l'applicazione della misura di prevenzione".
    Appare  razionale  e coerente la interpretazione che estenda anche
 al giudice di appello tale obbligo di sospensione.
    Poiche'  pero'  il  ricorso  in  appello  avverso  la  misura   di
 prevenzione  gia'  applicata  dal tribunale non ha effetto sospensivo
 della misura, ne consegue una disparita' di trattamento del cittadino
 a seconda che la sospensione del procedimento di prevenzione ai sensi
 del terzo comma dell'art. 9  della  citata  legge  n.  55/1990  venga
 disposta  dal  tribunale  prima  della  eventuale  applicazione della
 misura, ovvero dalla corte d'appello nella ipotesi in cui  la  misura
 sia  stata  applicata  dal  tribunale.  La  disposta  sospensione del
 procedimento, in questo secondo  caso,  non  sospenderebbe  anche  la
 esecuzione  della  misura  e  la  finalita'  garantista  della  norma
 resterebbe - solo in tale ipotesi - frustrata.
    Conseguentemente  non  appare  infondato  il   dubbio   circa   la
 legittimita'    costituzionale   dell'articolo   in   questione   con
 riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in
 cui non prevede espressamente la sospensione della  esecuzione  della
 misura di prevenzione applicata in primo grado.