P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara di ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale, per quanto specificato in
 motivazione, dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990,  n.
 55, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone  l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
 Corte costituzionale;
    Dispone altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza  venga  notificata  al  proposto,  al pubblico ministero di
 udienza, al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Catania, addi' 26 ottobre 1990
                        Il presidente: COCUZZA
                                      Il consigliere estensore: CARUSO
    Depositata  nella  cancelleria  della  corte d'appello di Catania,
 addi' 6 novembre 1990.
           Il direttore di cancelleria: (firma illeggibile)

 91C1212