P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per quanto specificato in motivazione, dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al proposto, al pubblico ministero di udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 26 ottobre 1990 Il presidente: COCUZZA Il consigliere estensore: CARUSO Depositata nella cancelleria della corte d'appello di Catania, addi' 6 novembre 1990. Il direttore di cancelleria: (firma illeggibile) 91C1212