LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 26 luglio 1988 a Ministero aiutante ufficiale giudiziario G. Bellitto dell'ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 febbraio 1991, tra la Futura Inzago S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il procuratore domiciliatario avv. Arcangelo Dal Borgo, via Bandello, 3, Milano, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello, appellante, e Ardigo' Attilio, con il procuratore domiciliatario avv. Gianfranco Colombo, corso Buenos Aires, 43, Milano, come da procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, appellata. Oggetto: convalida sfratto per finita locazione. Rilevato che la societa' Futura Inzago, locatrice di un immobile ad uso industriale ad Ardigo' Attilio, ha proposto appello avverso la sentenza 29 settembre-21 dicembre 1987 del tribunale di Milano, che, nel dichiarare cessato il contratto di locazione a far tempo dal 29 dicembre 1985 e nel condannare l'Ardigo' al rilascio dell'immobile entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (con sentenza provvisoriamente esecutiva); respingeva la sua domanda di condanna generica del conduttore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, subiti in conseguenza del ritardato rilascio dell'immobile, avvenuto forzosamente in data 16 luglio 1988; Rilevato che tale ultimo capo della sentenza e' stato impugnato dalla S.p.a. Futura Inzago sotto il profilo della sussistenza della potenzialita' dannosa della ritardata riconsegna dell'immobile, con particolare riferimento alla circostanza che, in forza delle comprovate mutate previsioni urbanistiche intervenute nelle more, l'area in oggetto ha perso le precedenti qualita' edificatorie (tanto che non gli e' piu' stata rinnovata la licenza di demolizione a suo tempo rilasciatagli e che egli non pote' utilizzare data la perdurante occupazione dell'immobile); Rilevato altresi' che l'appellante ha sostenuto, deducendo all'uopo prova testimoniale e producendo documenti, che in data 17 aprile 1986 l'Ardigo' aveva acquistato in zona vicina un capannone industriale ove ha, poco dopo, trasferito la sua attivita' e che sino dalla fine del 1986 l'Ardigo' aveva abbandonato il capannone locatogli; Considerato che l'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (il quale esonera il conduttore di immobile non abitativo dall'obbligo di risarcire i danni sofferti dal locatore della ritardata restituzione dell'immobile per il periodo intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio) e' stato dichiarato costituzionalmente legittimo (sentenza 24 gennaio 1989, n. 22) sotto il profilo che, per il limitato periodo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza e la data fissata per il rilascio, l'eccezione alla regola dell'art. 1591 del c.c. appare giustificata "dalla grave difficolta' per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volonta', di trovare un altro immobile adatto alle sue necessita' di lavoro"; Considerato ancora che nella fattispecie, a differenza di quella che ha dato luogo alla questione di legittimita' costituzionale summenzionata (in cui il rapporto era proseguito sulla base della normativa di proroga in vigore e poi ritenuta costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 108/1986), il periodo da prendere in esame e' quello ben piu' lungo decorrente dalla data di cessazione della proroga legale e, soprattutto, viene specificatamente dedotto che il conduttore si era procurato, a far tempo da una certa data, altro immobile idoneo alle proprie esigenze. Ritenuto che, da un lato, dalla ratio della norma cosi' come sopra individuata e tale da costituire, secondo la stessa Corte costituzionale, il fondamento della sua legittimita' costituzionale (posta in discussione con riguardo all'art. 42, secondo comma, della Costituzione) sembrano evidentemente esulare fattispecie come quella in oggetto e, dall'altro, che la genericita' del tenore letterale dell'art. 2 della legge n. 478/1987 non sembra consentire di ritenerla non applicabile all'ipotesi in cui comprovatamente non sussista per il conduttore la difficolta' di reperire altro idoneo immobile; Ritenuto pertanto che, proprio alla luce del principio enunciato nella citata sentenza di codesta Corte n. 22/1989, puo' profilarsi un dubbio di legittimita' costituzionale della norma in questione, sotto il profilo che questa determinerebbe una proroga coatta della locazione dissimulata in modo da eludere la sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986, se ed in quanto essa non preveda che l'esonero dall'obbligo risarcitorio ex art. 1591 del c.c. non riguarda l'ipotesi sopra indicata (dubbio che potrebbe essere sciolto o con una sentenza c.d. "interpretativa di rigetto" o con una sentenza c.d. "additiva"); Ritenuto infine che il giudizio di legittimita' costituzionale relativo alla norma in oggetto appare, per quanto precedentemente osservato, rilevante al fine della decisione del presente giudizio;