P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 25 novembre 1987, n. 478, nella parte in cui dispone che l'esonero dall'obbligo risarcitorio in cui all'art. 1591 del c.c. in favore del conduttore di immobile non abitativo non si applica alla ipotesi di compravata insussistenza della difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile idoneo; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato a cura della cancelleria. Milano, addi' 13 febbraio 1991 Il presidente: MUSCATO Depositata nella cancelleria della sezione IV della corte d'appello di Milano, addi' 1ยบ marzo 1991. Il cancelliere: D'ALOJA 91C1214