P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 25 novembre 1987,
 n.  478,  nella  parte  in  cui  dispone  che  l'esonero dall'obbligo
 risarcitorio in cui all'art. 1591 del c.c. in favore  del  conduttore
 di  immobile  non abitativo non si applica alla ipotesi di compravata
 insussistenza della difficolta' per il conduttore di  reperire  altro
 immobile idoneo;
    Ordina  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina la notifica della  presente  ordinanza  alle  parti  ed  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa
 ai  Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato a cura della
 cancelleria.
      Milano, addi' 13 febbraio 1991
                        Il presidente: MUSCATO
    Depositata  nella  cancelleria  della  sezione  IV   della   corte
 d'appello di Milano, addi' 1ยบ marzo 1991.
                        Il cancelliere: D'ALOJA

 91C1214