P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, della legge 24
 novembre 1981, n. 689, per  violazione  degli  artt.  13,  27,  terzo
 comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 sospensione del giudizio in corso;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  a  Gentili Pietro, meglio qualificato in epigrafe, al suo
 difensore, al procuratore generale della Repubblica presso  la  corte
 di  appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed  al  Presidente
 del Senato.
      Cosi' deciso in Ancona, il giorno 26 settembre 1991.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                    Il magistrato di sorveglianza: (firma illeggibile)
 91C1218