P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione degli artt. 13, 27, terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Gentili Pietro, meglio qualificato in epigrafe, al suo difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Cosi' deciso in Ancona, il giorno 26 settembre 1991. Il presidente: (firma illeggibile) Il magistrato di sorveglianza: (firma illeggibile) 91C1218