PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  47-  ter
 della   legge   26   luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
 penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
 della  liberta'),  nel  testo  introdotto dall'art. 13 della legge 10
 ottobre 1986,  n.  663,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
 reclusione  militare  sia  espiata  in  detenzione domiciliare quando
 trattasi  di  "persona  in condizioni di salute particolarmente gravi
 che   richiedono   costanti   contatti   con   i   presidi   sanitari
 territoriali".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1221