PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 2 novembre 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1224