PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2, 3 e 27, secondo
 comma, della Costituzione dal Giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 2 novembre 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1224